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La separazione e l’affidamento dei figli nella famiglia di fatto parte III

Separazione ed Affidamento: contributo al mantenimento della prole

Affidamento e mantenimento della prole , terza parte dell’articolo in tema di diritto di famiglia, e, nello specifico, in tema di famiglia di fatto.

Le disposizioni applicabili in tema di separazione mantenimento dei figli sono quelle dettate nel Libro Primo, Titolo IX, Capo II del codice civile, ed, in particolare dall’art. 337-ter (inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014).

I commi 4 e 5 dell’art. 337-ter così recitano: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio.
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
    L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.”

Dal dettato normativo si evince come la corresponsione di un assegno per il mantenimento della prole non sia più la forma ordinaria di mantenimento. È lo stesso legislatore a stabilire che l’assegno viene previsto “ove necessario”, lasciando ampio spazio ad altra forma di mantenimento, detto “diretto”.

Nel contesto delineato dalla legge del 2006, sull’affido condiviso, il mantenimento diretto è quello che offre maggiori garanzie di concreto funzionamento della nuova normativa, in quanto consente di realizzare un rapporto diretto, appunto, tra genitore e figlio (in cui, magari, il genitore accompagna il figlio minore a comprare capi d’abbigliamento, o libri scolastici, o, ancora, provvede al pagamento delle attività sportive ed extra-scolastiche), in tal modo contribuendo alla realizzazione e conservazione di un legame significativo tra i due.

Assegno “divorzile” e alimenti

Mentre, in sede di giudizio di separazione, il giudice può disporre che venga versato un assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, con le finalità proprie dell’art. 156 c.c., altrettanto non è previsto per le famiglie di fatto.

Sul punto la giurisprudenza, in mancanza di una determinazione di legge, è sostanzialmente concorde nel ritenere che in capo al convivente non maturi alcun diritto al mantenimento, ciò in quanto la convivenza viene ritenuta una mera situazione di fatto, priva di stabilità e caratterizzata dalla revocabilità unilaterale, sicché da essa non deriverebbe alcun diritto o dovere se non di carattere unicamente morale (Trib. Napoli).

Da non confondere, poi, con l’assegno divorzile è l’obbligo alimentare di cui all’art. 433 c.c., anche in questo caso, stante il rigido dettato normativo e l’elencazione in esso contenuta, nulla viene previsto a carico del convivente more uxorio.

A Ferrara l’ Avvocato Beccati presta Consulenza Legale in materia di Diritto Civile e si occupa anche di Separazione e Divorzio a Ferrara.

Avvocato Stefania Beccati: