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Interruzione di energia elettrica

Interruzione di energia elettrica, quando è illegittima la sospensione della fornitura.

E’ vietato, da parte della compagnia multi servizio, interrompere la somministrazione di energia elettrica in presenza di una morosità sulla parte gas.

Tale principio viene affermato non solo dall’art. 8 della delibera 21 febbraio 2013 67/2013/R/COM, dell’Autorità garante per l’energia elettrica e il gas, il quale, appunto, vieta la sospensione della fornitura quando il mancato pagamento riguarda servizi diversi dall’energia elettrica (come ad es. il gas) forniti dalla medesima impresa multi servizio, ma, soprattutto, da una recente pronuncia del Tribunale di Ferrara  (Ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 113, del 21 gennaio 2015).

Nel caso trattato dal Giudice ferrarese, infatti, è stato ritenuto illegittimo il distacco della fornitura di energia elettrica operato dall’impresa multi servizio a fronte di una presunta morosità riguardante la somministrazione di gas naturale.

In tutte queste ipotesi, il ricorso alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., è l’unico modo per ottenere una riattivazione, in tempi relativamente brevi, del servizio soppresso.

Per ulteriori informazioni contattare lo Studio Legale Beccati a Ferrara

Avvocato Stefania Beccati: